Start-up innovative: i chiarimenti delle Entrate

Start-up innovative: i chiarimenti delle Entrate

Con la circolare n. 16/E/2014, l’AE fornisce alcuni chiarimenti sulle agevolazioni fiscali destinate alle start-up innovative.

La circolare precisa che oltre ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, possono usufruire della detrazione del 19% degli investimenti nelle start-up innovative anche le società semplici, le società equiparate a quelle di persone e le imprese familiari.

La percentuale di detrazione sale al 25% per gli investimenti nelle start-up innovative a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore innovativo in ambito energetico.

Per il computo del tetto massimo di spesa (pari a 500.000 euro) su cui calcolare la detrazione – spiega l’Agenzia – occorre fare riferimento alla somma complessivamente investita nel capitale di una o più start-up innovative.

Le società già costituite devono depositare presso l’ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale in cui si attesta il possesso dei requisiti normativamente previsti. In particolare, si ricorda l’obbligo per le società in questione di avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente della propria attività “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”.

Il rispetto delle predette condizioni consente di ottenere l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo, relativo a tutti gli atti posti in essere, anche successivi all’iscrizione, quali gli aumenti di capitale agevolati

La circolare fa il punto anche sulle deduzioni degli investimenti, ribadendo che i soggetti passivi IRES possono beneficiare della deduzione del 20% degli investimenti nelle start up innovative, per una somma non superiore a 1.800.000 euro per ciascun periodo di imposta.

La deduzione sale al 27% per gli investimenti nelle start-up innovative a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore innovativo in ambito energetico.

La circolare, inoltre, ribadisce che nei confronti delle start-up innovative non trova applicazione la disciplina prevista per le società di comodo (sia quelle non operative sia quelle in perdita sistematica). Inoltre, l’Agenzia chiarisce che, ai fini della applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, il “triennio di osservazione” decorre dal periodo di imposta successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up innovativa.

Compensi occasionali esclusi dalle agevolazioni

Le start-up innovative e gli incubatori certificati che assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato (in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di una laurea magistrale tecnico-scientifica e impiegato in attività di ricerca e sviluppo) accedono “con modalità semplificate” e in regime “de minimis” al credito di imposta del 35% sui costi di assunzioni per un importo massimo pari a 200.000 euro, a condizione che i nuovi posti di lavoro siano conservati per almeno tre anni (o due nel caso di piccole e medie imprese).

La circolare precisa, però, che i collaboratori occasionali non possono fruire di questo tipo di agevolazione, in quanto percettori di redditi diversi.

Fonte: Ipsoa

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