Regione Marche: Nuova disciplina per gli impianti termici civili

Regione Marche: Nuova disciplina per gli impianti termici civili

La Regione Marche, con la Legge regionale n. 19 del 20 aprile 2015, ha approvato, in attuazione del D.lgs. 192/2005 e del D.P.R. 74/2013, le “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”

L’Articolo 2 della legge regionale n. 19 individua come autorità competenti ad effettuare gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici (di cui all’articolo 9 del d.p.r. 74/2013) i Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio. Al comma due la legge specifica però che due o più di questi enti possono anche, previo accordo, individuare tra loro un’unica autorità competente, responsabile del controllo dell’intero territorio degli enti sottoscrittori. 

Per quanto riguarda invece accertamenti ed ispezioni, l’autorità competente può effettuarle direttamente con proprio personale o affidare il servizio a un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell’Allegato C del d.p.r. 74/2013.
Inoltre la Legge in esame, all’articolo 4 precisa che, come stabilito dall’articolo 7, comma 4, del d.p.r. 74/2013: ” gli installatori per i nuovi impianti e i manutentori per gli impianti esistenti devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e con riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi, le istruzioni relative al controllo periodico degli impianti, indicando i singoli controlli da effettuare e la loro frequenza”.
Questa dichiarazione deve essere redatta in modo conforme ai modelli definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente e vale rispettivamente per:
– gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma;
– gli impianti dotati di macchine frigorifere o pompe di calore;
– gli impianti dotati di scambiatore di calore della sottostazione di teleriscaldamento o teleraffrescamento;
– gli impianti costituiti da cogeneratori o trigeneratori;

La dichiarazione deve essere inoltre correlata in modo permanente, al libretto di impianto e trasmessa al soggetto esecutore. 

Fonte: InSic

admin

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