DALL’EUROPA Gas fluorurati: il nuovo regolamento UE

DALL’EUROPA Gas fluorurati: il nuovo regolamento UE

gasÈ stato pubblicato in GUEE L 150 del 20 maggio, 2014, il Regolamento UE N. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento n. 842/2006 a decorrere dal 1 gennaio 2015 (rispetto ad una calendaristica riportata nel decreto): il regolamento intende proteggere l’ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra.

Il regolamento:

a) stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi;

b) impone condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;

c) impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra;

d) stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi.

Rilascio di gas fluorurati

Al Capo II del Regolamento si stabilisce (Art. 3) che il rilascio intenzionale nell’atmosfera di gas fluorurati a effetto serra è vietato se questo rilascio non è tecnicamente necessario per l’uso previsto. Pertanto gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra dovranno prendere delle precauzioni per prevenire il rilascio accidentale («perdita») di tali gas e adottano tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili per minimizzare la perdita di gas fluorurati a effetto serra (sulla perdita si veda diffusamente l’art. 4).

Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a c), dovranno essere certificate conformemente all’articolo 10, paragrafi 4 e 7, e adotteranno misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra. Si tratta di chi procede alla:

a) installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f);

b) controlli delle perdite nelle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a e), a norma dell’articolo 4, paragrafo 1;

c) recupero di gas fluorurati a effetto serra, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1.

La certificazione riguarda anche le imprese che svolgono l’installazione, l’assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d).

Contenimento emissioni (Capo II)

Sempre all’interno del Capo II segnaliamo gli articoli che fanno riferimento al “controllo delle perdite” (Art. 4), Sistemi di rilevamento delle perdite (Art. 5), Tenuta dei registri (Art.6), mentre all’articolo 7 si chiede ai produttori di composti fluorurati di prendere tutte le precauzioni necessarie per limitare le emissioni di gas fluorurati a effetto serra durante la produzione il trasporto; e lo stoccaggio delle apparecchiature.

A partire dall’11 giugno 2015 è vietata l’immissione in commercio dei gas fluorurati a effetto serra e dei gas elencati all’allegati II, a meno che, se del caso, i produttori e gli importatori non dimostrino, al momento di tale immissione, che il trifluorometano risultante come sottoprodotto nel corso del processo di produzione, incluso durante la fabbricazione delle materie prime per la loro produzione, sia stato distrutto o recuperato per un uso successivo conformemente alle migliori tecniche disponibili.

 

Immissione in commercio

Passando al Capo III troviamo le regole per l’Immissione in commercio e controllo dell’uso dei prodotti e apparecchiature citate all’allegato III del regolamento che riporta la data dalla quale vige il divieto di immissione. Il divieto non si applica alle apparecchiature per le quali è stato stabilito, nelle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate ai sensi della direttiva 2009/125/CE che, grazie alla maggiore efficienza energetica ottenuta nel corso del loro funzionamento, le loro emissioni di CO 2 equivalente nel corso del ciclo di vita sarebbero inferiori a quelle di apparecchiature equivalenti che soddisfano le specifiche per la progettazione ecocompatibile e che non contengono idrofluorocarburi.

 

Etichettatura e divieti specifici

Infine, ai fini dell’esercizio dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato a norma dell’articolo 10, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a norma dell’articolo 10 o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 5.

L’articolo 11 regola l’obbligo di Etichettatura sui prodotti e sulle apparecchiature, mentre l’articolo 13 riguarda il Controllo dell’uso, stabilendo il divieto d’uso di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio e nel riciclaggio delle leghe di magnesio per pressofusione.

Alle installazioni che utilizzano una quantità di esafluoruro di zolfo inferiore a 850 kg l’anno, riguardo alla pressofusione del magnesio e al riciclaggio delle leghe di magnesio per pressofusione, il divieto si applica solo a decorrere dal 1 o gennaio 2018.

Vietato l’uso di esafluoruro di zolfo per il riempimento di pneumatici di autoveicoli e a decorrere dal 1 gennaio 2020, è vietato l’uso dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per l’assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione pari o superiori a 40 tonnellate di CO 2 equivalente.

 

Riduzioni per idrofluorocarburi

Il Capo IV detta poi disposizioni specifiche per gli idrofluorocarburi immessi in commercio, indicando la riduzione della quantità rilasciata (art. 15) e l’Assegnazione di quote per l’immissione in commercio. L’Articolo 17 definisce poi i contenuti del Registro delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi che sarà istituito dalla commissione entro il 1 gennaio 2015.

 

Comunicazioni obbligatorie

L’Articolo 19 fissa le Comunicazioni obbligatorie alla Commissione sulla produzione, l’importazione, l’esportazione, l’uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I o II per ciascun produttore, importatore ed esportatore che ha prodotto, importato o esportato una determinata quantità di CO 2 equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all’elenco dell’allegato II. Tali obblighi informativi devono essere adempiuti entro il 31 marzo 2015 (e di ogni anno successivo) per l’anno civile in questione.

 

Riferimenti normativi:

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2014

sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006

(GUUE L 150 del 20/5/2014)

 

Regolamento UE 517/2014

fonte: Redazione InSic

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